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AISW

Statuto

Inviato da admin il 1 June 2007

Art. 1 Costituzione

1. E’ costituita l’associazione di promozione sociale denominata “Associazione Italiana Sindrome di Williams, APS”, in breve AISW APS, qui di seguito detta “Associazione”.

2. L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, come adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 2017), ai sensi degli artt. 35 e segg., nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma, in Via Metastasio 16. 

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità eli modifica statutaria, purché ali' interno del medesimo Comune·.
3. L'Associazione può avere sede operativa diversa da quella legale, purché nello stesso Comune.

Art. 3 Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

 a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L’Associazione in particolare ha lo scopo di rendere effettivi i diritti e le tutele delle persone con Sindrome di Williams di tutte le età, richiamandosi ai principi e alle norme della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989, ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata in Italia con Legge n.18 del 3 marzo 2009, alla Legge del 1° marzo 2006, n.67, misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, alla legge quadro 104 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, la legge 68/1999 che tutela il lavoro delle persone con disabilità, nonché alle norme della Carta Costituzionale, alle discipline legislative e regolamentari in ambito scolastico e/o universitario, lavorativo e tutte le normative vigenti nazionali, regionali, europee e internazionali finalizzate alla tutela dei predetti diritti.

L’Associazione fornisce, altresì, assistenza sociale e supporto informativo per affrontare e superare i problemi medici, legali e sociali.

L’Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

  • attività di promozione e divulgazione delle conoscenze sulla Sindrome di Williams, anche mediante raccolta, coordinamento e diffusione dei risultati delle ricerche nazionali ed internazionali;
  • promozione di programmi educativi in favore di persone affette dalla Sindrome di Williams e loro familiari;
  • organizzazione di riunioni periodiche tra pazienti affetti dalla malattia, i loro familiari ed i loro riabilitatori;
  • fornitura di consulenze ed informazioni orientative di carattere medico-legale alle persone malate ed ai loro familiari;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
  • attivazione di progetti in favore delle famiglie con persone affette da Sindrome di Williams;
  • attivazione di progetti personalizzati sul “Durante” e “Dopo di Noi”, progetti per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare;
  • attivazione di progetti per l’acquisizione, per lo sviluppo ed il consolidamento di autonomie personali e sociali dei ragazzi con Sindrome di Williams;
  • attivazione di progetti per la vita autonoma e indipendente e l'inclusione nella società dei ragazzi con Sindrome di Williams;
  • sviluppo e attivazione di progetti per l’inserimento lavorativo dei ragazzi con Sindrome di Williams;
  • promozione e gestione di contatti con le Associazioni Sindrome di Williams nazionali ed estere;
  • promozione e instaurazione di rapporti di collaborazione e partenariato con Associazioni, Enti Pubblici, istituzioni, pubbliche e private aventi finalità analoghe o complementari, al fine di predisporre interventi o misure in favore delle persone con la Sindrome di Williams delle loro famiglie e dei loro caregivers.

L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sulla Sindrome di Williams e collaborazione con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali. Può inoltre:

  • accedere a programmi di finanziamento nazionali ed internazionali ed acquistare ed affittare proprietà di qualunque tipo nonché depositare o investire fondi per la realizzazione delle finalità associative;
  • organizzare convegni scientifici in tema di Educazione Continua in Medicina, incontri formativi, culturali atti a sensibilizzare e promuovere la cultura dei diritti delle persone con Sindrome di Williams e della loro inclusione, gruppi di studio, ricerche, raccolta di dati statistici nei campi oggetto dello scopo dell'associazione, creare siti web e/o mass - mediatici, altre forme telematiche di divulgazione scientifica, culturale, sociale, editare riviste e libri scientifici;
  • farsi promotrice di disegni di legge, proposte emendative di carattere legislativo, amministrativo, regolamentare, suggerimenti in campo politico, legislativo e amministrativo a livello nazionale, europeo, regionale, promuovere tavoli istituzionali, soprattutto in ambito scolastico ed extrascolastico, lavorativo, al fine di diffondere prassi, protocolli istituzionali finalizzati agli scopi della stessa;
  • attivare iniziative giudiziarie nel campo civile, amministrativo, penale a tutela dei diritti delle persone con Sindrome di Williams, con particolare riferimento al diritto allo studio e all’istruzione, alla tutela del lavoro, all'abbattimento delle barriere architettoniche e il contrasto a ogni forma di discriminazione, al fine di favorire la piena ed effettiva inclusione, anche attraverso l'utilizzo di azioni collettive;
  • costituirsi parte civile nei procedimenti penali a tutela dei diritti delle persone con Sindrome di Williams ogni qual volta tali diritti vengano in rilievo, contrastando ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, espressa e/o verbale, contenuta in atti, scritti pubblici o privati, o in prassi;
  • impugnare e proporre ogni iniziativa giudiziaria dinnanzi alla magistratura competente con riferimento a tutti gli atti legislativi, amministrativi, comportamenti omissivi, lesivi o discriminanti dei diritti fondamentali delle persone con disabilità e più in generale dei minori con disabilità in condizioni di svantaggio sociale o lesivi del diritto all'integrazione o inclusione, nonché dei diritti di tutto il personale del comparto scuola ed extrascolastico ogni qual volta dai predetti atti possa scaturire una lesione dei diritti e degli interessi dei medesimi con riferimento all'inclusione e all'integrazione;
  • richiedere e proporre ogni iniziativa di accesso agli atti amministrativi nei confronti di qualunque Ente pubblico, tutte le volte ciò sia reso necessario dalla tutela dei diritti e degli interessi delle persone con Sindrome di Williams e delle loro famiglie;
  • promuovere progetti, iniziative, prassi, protocolli, anche in collaborazione con altri Enti, stipulare convenzioni e/o accordi con Università, società pubbliche e private, Istituzioni o Enti Pubblici, finalizzate all'integrazione, inclusione e realizzazione dei diritti delle persone disabili e dei minori in tutti i settori di pertinenza alle attività generali sopra elencate.

 

3. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore,  attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.

4. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

 

Art. 5 Associati

 

1. All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.

2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. 5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

  • Decesso.
  • Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
  • Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
  • Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea.  In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell’Associazione

1. Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) Organo di controllo (eventuale).

2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione

2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. L'assemblea è composta da tutti gli associati.

4. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati.

5. In particolare l’Assemblea ha il compito di:

  1. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
  2. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
  3. deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo, il quale coincide con l'anno solare, inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno;
  4. eleggere il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l’eventuale Organo di controllo;
  5. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  6. deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
  7. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;
  8. deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
  9. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

 

L’Assemblea ha inoltre il compito di:

  1. deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
  2. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa.

6. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell’Assemblea degli Associati

1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo.

 

Art. 11 Validità dell’Assemblea

 

1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

6. E’ ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

 

Art. 12 Consiglio Direttivo - Nomina e composizione

 

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri.  Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

 

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

 

1. Il Consiglio Direttivo  è eletto dall'Assemblea dei soci. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti fra i soci.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

3. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

5. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

6. E’ ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l’Assemblea degli associati.

 

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

 

1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

  1. eleggere il Vice Presidente;
  2. assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
  3. amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  4. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
  6. indire adunanze, convegni, ecc.;
  7. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
  8. deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  9. decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
  10. deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
  11. proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3;
  12. il Consiglio Direttivo può attribuire competenze differenziate, anche rappresentative, delegando singole funzioni ad alcuni dei propri componenti o ad altri soci dell'associazione, in virtù delle specifiche competenze maturate nel campo dei diritti delle persone con disabilità e con Sindrome di Williams. Tali cariche fondate sul rapporto di fiducia possono essere sempre revocate in qualsiasi momento qualora venga meno tale rapporto.
  13. qualora il componente del Consiglio Direttivo dovesse assumere cariche elettive presso amministrazioni comunali, provinciali, regionali o nazionali a seguito di partecipazione elettorali, egli è tenuto alle dimissioni dal Consiglio Direttivo, il quale alla prima riunione utile provvederà alla nomina del nuovo componente e qualora il dimissionario rivesta una carica all’interno del direttivo verrà nominato in sostituzione altro componente.
  14. i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti ogni tre  anni dall'assemblea ad eccezione del primo eletto e nominato in seno all'atto costitutivo dai soci fondatori con il voto espresso della maggioranza degli intervenuti. In caso di dimissioni o decesso o esclusione di un componente subentra il primo dei non eletti.

 

Art. 15 Il Presidente

 

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

  1. provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  2. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

 

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

 

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

  1. la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  2. curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  3. la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

  1. tenere ed aggiornare i libri contabili;
  2. predisporre il bilancio dell’Associazione.

 

Art. 17 Organo di Controllo (eventuale)

 

1. L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell’Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L’Organo di controllo:

  • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto  dei  principi  di  corretta  amministrazione;
  • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017,  la revisione legale dei conti.

 

Art. 18 Libri sociali

 

1. L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

  • libro degli associati;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

 

Art. 19 Risorse economiche

 

1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

  • quote associative e contributi degli associati;
  • erogazioni liberali di associati e terzi;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
  • contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
  • contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
  • rendite patrimoniali;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
  • entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Art. 20 Esercizio finanziario

 

1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

 

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

 

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

 

Art. 22 Disposizioni generali

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

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