Gli strumenti di tutela
[ a cura di Giorgio Latti. Fonte: La sindrome di Williams. Genetica, clinica e riabilitazione, 2012]
Il nostro ordinamento, fatti salvi i rimedi avverso specifiche violazioni, prevede una generale tutela giurisdizionale contro gli atti di discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità, quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga (Legge 1.3.2006 n. 67).
La discriminazione può essere anche indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
Il ricorso si presenta davanti al Tribunale ordinario, con una procedura semplificata con la quale il giudice, oltre a disporre, se richiesto, il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o delI' atto discriminatorio, ave ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.